È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10505 depositata in data 18 aprile con la quale ha respinto il ricorso del Comune di Treviso, chiarendo che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e che l’approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.
Il caso riguarda il ricorso di un avvocato di Treviso, sanzionato per aver superato di 7 chilometri orari il limite di velocità: l’autovelox che aveva rilevato l’infrazione risultava per l’appunto approvato, ma non omologato, condizione che riguarderebbe gran parte delle apparecchiature oggi in funzione sulle strade del Paese. Ricordiamo che la legge stabilisce dei tempi tassativi per contestare una sanzione: 60 giorni davanti al Prefetto o 30 giorni davanti al giudice di pace, nulla da fare invece per i verbali già pagati.